Il metodo AR.CO.TE®
Il metodo ARCOTE® è una modalità Arteterapica che segue uno specifico iter procedurale professionale che pone al centro dell’interesse la persona con un focus specifico nel potenziale emotivo e relazionale. Il percorso formativo prende in considerazione suono, colore, segno e corpo in maniera integrata attraverso moderne tecniche musicoterapiche, arteterapiche, espressive ed educative. Il potenziale espressivo è posto al centro dell’interesse formativo e terapeutico.
Si cercherà, attraverso il potenziamento dello stesso, il miglioramento su più fronti della qualità della vita.
Il metodo ARCOTE® forma esperti in Arti terapie emotivo-relazionali ad indirizzo multidisciplinare (suono, segno, corpo, colore).
Approccio unico in Italia, per multidisciplinarietà concepita in un unico percorso stratificato, è rivolto ad operatori del sociale, laureati di I e II livello. I diplomati e gli specializzati con tale metodo potranno, previo richiesta e superamento del relativo esame, essere ammessi al registro professionale dei terapisti espressivi.
Per quanto riguarda l’aspetto espressivo e terapeutico i diplomati potranno lavorare con persone di diversa età, disabilità, patologia o utilizzare le tecniche apprese per finalità espressive ed artistiche grazie all’approccio integrato e basato su un’idea compositiva anch’essa stratificata.
Tale idea utilizza moderne e innovative tecniche sperimentali d’arte, musica e movimento.
LEGGE n.4 del 14 gennaio 2013
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi”, è stata promulgata per disciplinare le professioni non regolamentate che prevedono “[…] attività economica anche organizzata volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.” (Art.1, comma 2).
La legge prevede che tali professionisti POSSANO costituirsi in “associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.” (Art.2, comma 1).
Allo stesso tempo, la legge prevede che tali professionisti possano autoregolamentarsi anche indipendentemente dall’adesione alle associazioni professionali citate nell’articolo 2.